Venerdì 10 Febbraio 2012
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"L'attuale legge elettorale non è incostituzionale"

20 Febbraio 2008

Dall’alto della sua esperienza il Presidente emerito della Corte Costituzionale Annibale Marini, primo firmatario dell’appello “per la difesa delle istituzioni democratico – rappresentative”, non usa giri di parole: “l’incostituzionalità%0D dell’attuale legge elettorale avrebbe come conseguenza l’illegittimità sia del Parlamento in carica che di quello che ci si appresta ad eleggere il 13 e 14 aprile”.

Presidente Marini, nei giorni scorsi ha sottoscritto con un gruppo di costituzionalisti un appello per la difesa delle istituzioni rappresentative.

“Si trattava di richiamare l’attenzione su un problema di grande rilievo e cioè, come ho detto, sul fatto che l’ipotizzata incostituzionalità dell’attuale legge elettorale comporterebbe l’illegittimità sia dell’attuale Parlamento che di quello futuro. E ci sarebbero dubbi sulla possibilità che un Parlamento illegittimo possa poi approvare una nuova legge elettorale sostitutiva di quella in base alla quale è stato eletto”.

I sostenitori di questa tesi affermano di essere confortati da una recente sentenza della Corte Costituzionale. E’ così?

“Si dice che la tesi dell’illegittimità sarebbe confortata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei referendum elettorali. Ora, è vero che c’è un passo della sentenza in cui – come del resto avviene di frequente – la Corte ha indirizzato un monito al legislatore invitandolo a considerare l’opportunità che venga introdotta, in caso di riforma della legge elettorale, una soglia minima per l’attribuzione del premio di maggioranza. Ma da qui ad ipotizzare l’incostituzionalità della attuale legge elettorale mi sembra che corra una grande differenza”.

Qual è la ragione giustificativa del monito della Corte?

“La ragione mi sembra quella di evitare che il premio di maggioranza venga attribuito o, meglio, possa essere attribuito ad una formazione con una modesta percentuale di voti e, quindi, priva della necessaria rappresentatività. Si tratta, peraltro, di una ipotesi puramente teorica che si potrebbe realizzare solo qualora tutte le formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale ottengano una bassa percentuale di voti”.

Proseguiamo il ragionamento in linea teorica, e supponiamo che un caso limite come quello appena descritto si verifichi.

“Premesso che l’ipotetica incostituzionalità della vigente legge elettorale dovrebbe comportare anche quella dei sistemi uninominali, in realtà a me sembra che né il sistema uninominale né il premio di maggioranza portino, comunque, alla eliminazione delle minoranze, essendo solo diretti ad assicurare la governabilità del Paese. Si tratta di sistemi che possono essere, dunque, criticati nel merito, ma non sotto l’aspetto della loro legittimità costituzionale”.

C’è poi da considerare che il Capo dello Stato questa legge l’aveva comunque firmata…

“Proprio così. Ed anzi voglio aggiungere che Ciampi è stato uno dei Presidenti più scrupolosi ed attenti all’osservanza della Costituzione come risulta, tra l’altro, dai numerosi rilievi di costituzionalità che ha mosso a diverse leggi compresa quella di cui stiamo discutendo nella parte in cui prevedeva un premio di maggioranza calcolato su base nazionale anziché regionale”.

Da più parti, dal Quirinale in primis, si sente parlare dell’esigenza di porre mano ad un’organica e più complessiva riforma istituzionale. Cosa ne pensa?

“La nostra Costituzione mentre nella prima parte, quella cioè relativa ai diritti, è tra le più moderne ed avanzate, necessita invece, quanto alla seconda parte, riguardante l’organizzazione dello Stato, di qualche incisiva riforma. Valutazione, questa, comune a tutte le forze politiche. Basti pensare al bicameralismo perfetto e alla necessità di differenziare il ruolo delle due camere, alla generalmente condivisa inutilità delle provincie, alla necessità di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio. Vi sono, poi, riforme che potrebbero essere immediatamente realizzate senza toccare la Costituzione quale, ad esempio, quella dei regolamenti parlamentari che consentono la incontrollata proliferazione dei gruppi parlamentari con tutto ciò che tale proliferazione comporta in tema di immagine per la pubblica opinione e di governabilità.

 

In questo contesto come valuta lo sforzo di semplificazione del quadro politico che è in atto nel nostro Paese?

“Si tratta di uno sforzo meritorio che deve essere approvato e condiviso indipendentemente dal responso delle urne e che nel lungo periodo è destinato ad allineare il nostro Paese a quelli più moderni ed avanzati”.

Cosa risponde ai piccoli partiti che continuano a rivendicare il proprio diritto ad esistere e a preservare la propria identità?

“I piccoli partiti che talora sono di antiche tradizioni possono realizzare le loro istanze, spesso di grande significato socio-economico, all’interno di più ampie ed estese formazioni. E ciò nella direttiva della semplificazione del quadro politico e della razionalizzazione del funzionamento dello Stato e delle sue articolazioni”.

In che senso presidente Marini?

“Faccio un esempio: lei sa che nonostante tutta la classe politica (senza eccezione) si sia dichiarata favorevole all’abolizione delle province, non solo le province non sono state abolite, ma sono addirittura aumentate? Così ad un livello inferiore, ci sono ospedali, Università e uffici giudiziari la cui dislocazione risponde solo a logiche localistiche, mentre sarebbe necessario collocarli in efficienti unità operative dotate di grandi mezzi. In questo quadro si dovrebbe affrontare il problema, ormai indilazionabile, della ristrutturazione degli uffici giudiziari, che tra l’altro è una esigenza avvertita dagli stessi giudici e che servirebbe a realizzare una giustizia più rapida e, quindi, più giusta”.

Non è proprio questo tipo di degenerazioni che la cosiddetta antipolitica sembra essersi fatta carico di denunciare?

“L’antipolitica è alimentata da questo stato di cose. Ma la soluzione non è quella di un diffuso scetticismo e di una disaffezione per le sorti del nostro Paese; occorre, invece, confidare, ed in tal senso è il mio augurio più fervido, che la prossima legislatura si trasformi nell’occasione giusta per un dialogo tra le forze politiche e, quindi, per tutte quelle riforme necessarie al migliore funzionamento delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative”.

Commenti
Zoilo Spinella
20/02/08 12:50
A proposito del monito al
A proposito del monito al legislatore non si può dimenticare che la stessa Corte all'ultimo paragrafo della sentenza afferma testualmente:“In definitiva se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell'una e nell'altra situazione normativa”. Zoilo Spinella
Legge elettorale in vigore
PERCHE’ NOI ABBIAMO FATTO RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART.3 della costituzione Italiana, (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese) L’articolo 13 comma 1 della legge 21.12.2005 nr. 270 che ha modificato l’art.84 del decreto del Presidente della Repubblica nr. 361 del 1957 è incostituzionale nella parte in cui non prevede più la possibilità per l’elettore di poter esprimere la preferenza nell’ambito della lista votata per i seguenti motivi: 1- limita di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese:gli ostacoli di ordine materiale frapposti dalla legge nell’impedire che il candidato della lista possa essere scelto dagli elettori concedendo tale facoltà solo a chi forma la lista imponendo un ordine di presentazione, per un verso vanifica o limita i diritti astrattamente garantiti a tutti e per l’altro favorisce gli atteggiamenti di disfavore da cui taluni o molti possono essere affetti nei confronti di persone appartenenti ad un sesso o a una data razza ,religione, o madrelingua. Formalmente a cittadini di una data razza o sesso o religione viene garantito il diritto a far parte della lista ma di fatto si esclude la possibilità di essere eletti o si riducono al minimo le chances di essere eletti ponendoli in calce all’ordine di presentazione. L’assenza di disposizioni sui criteri per redigere l’ordine di presentazione dei candidati compresi nella lista , quali ad esempio l’imposizione di elezioni primarie per la formazione delle liste , rende la legge passibile di declaratoria di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 della Cost. Violazione dell’art.49 e dell’art. 51 primo comma della Costituzione. Valgono le stesse considerazioni di cui sopra e con riferimento più specifico al titolo IV sui rapporti politici . Per quanto riguarda l’art.49 esso consente solo ai cittadini di essere arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in sede politica e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si prefiggono di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in determinate condizioni personali. Ora posto che le liste elettorali presentate dagli elettori sono null’altro che i partiti politici nel momento elettorale , il legislatore non può limitare la scelta dei candidati nell’ambito della lista e consentire che nelle liste si possano rilegare agli ultimi posti candidati di un determinato sesso o aventi qualsiasi altra caratteristica , fisica , intellettuale o morale , diversa dal possesso dei requisiti, positivi o negativi , di eleggibilità. Con riferimento all’art. 51 primo comma le considerazioni sono ancora più pregnanti con riferimento alle condizioni di eguaglianza per accedere alle cariche elettive, in quanto tali condizioni sono senz’altro pregiudicate dalla legge elettorale richiamata. Violazione dell
Anonimo
20/02/08 16:52
Incostiutzionalità della legge elettorale
Non credo che Napolitano sia d'accordo sulla incostituzionalità della legge elettorale in essere perché,nel caso lo fosse , lui e tutte le cariche istituzionali ed amministrative nominate sarebbero costituzionalmente non valide.
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