Con il rinvio alle Camere del disegno di legge in materia di lavoro deciso dal Presidente Napolitano si consuma l’ennesimo capitolo dello psicodramma collettivo che vive l’Italia in materia di articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ovvero di quella norma, unica nel panorama internazionale, che prevede la cosiddetta tutela “reale” del posto di lavoro, ovvero della possibilità per il lavoratore licenziato senza giusta causa di ottenere dal giudice una sentenza che ordini la reintegrazione sul lavoro.
Una norma che ingessa il nostro mercato del lavoro. Che aumenta la disoccupazione (poiché disincentiva i datori di lavoro ad assumere considerato il rischio di non poter licenziare). Che gonfia il precariato (perché incentiva i datori di lavoro ad usare strumentalmente forme di lavoro flessibile, pur di sfuggire alle sue forche caudine). Che crea profonde ingiustizie sociali e generazionali (visto che ormai una grossa fetta di lavoratori non gode della tutela reale ma nemmeno di quella obbligatoria che viceversa esiste in tutti i Paesi civili).
Sono ormai vent’anni che il tema della riforma dell’articolo 18 è sul terreno ma ogni volta che qualcuno cerca di fare qualcosa scatta immediata la reazione conservatrice. Ci aveva provato il governo Berlusconi nel 2001 ma ha dovuto desistere. Ci aveva provato Marco Biagi nel suo Libro Bianco e ci ha rimesso la pelle.
Ed è questa la sorte toccata al Ministro Sacconi reo di aver voluto introdurre l’arbitrato di equità per aumentare l’efficacia e la tempestività del nostro sistema di giustizia del lavoro. Un istituto circondato da ampie garanzia (negoziato in sede di contratto collettivo, tutela dei principi fondamentali) che proprio Marco Biagi indicava come strumento indispensabile per migliorare il nostro asfittico mercato del lavoro. E le garanzie dovevano essere sufficienti se qualche settimana fa tutte le organizzazioni sindacali (con l’eccezione della CGIL) e tutte le organizzazioni datoriali (compresa la Lega delle cooperative) avevano immediatamente sottoscritto un’intesa per l’attuazione del nuovo sistema. Intesa che, proprio per fugare ogni dubbio, precisava che il nuovo giudizio arbitrale secondo equità non avrebbe in nessuna caso riguardato la materia dei licenziamenti.
Ma non è bastato. Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad una durissima campagna di stampa che si poteva sperare fosse dovuta più che altro al surriscaldamento prelettorale ma che ha finito per coinvolgere anche il Presidente della Repubblica.
Anche questa volta è scattata la sindrome: nessuno tocchi l’articolo 18! Quasi che si tratti di una norma di diritto naturale espressione diretta della civiltà giuridica che chiunque osi riformare o anche semplicemente sfiorare con riforma che possano indirettamente coinvolgerlo non possa che essere un barbaro oppressore del lavoratori.
Ma, dato atto al Presidente di aver avuto la sensibilità istituzionale di inviare il messaggio al Parlamento ad urne chiuse, occorre anche dire che questo rinvio presidenziale rappresenta anche un’importante innovazione del nostro sistema istituzionale.
Al di là del merito delle considerazioni di Napolitano, ciò che più interessa è il fatto che con la decisione di oggi il Presidente afferma con chiarezza una concezione del potere presidenziale di rinvio alle Camere delle leggi approvate dal Parlamento, previsto dall’articolo 74 della Costituzione, diversa da quella che era stata data fino ad oggi. Tutti i rinvii presidenziali succedutisi in questi anni sono stati motivati in modo diretto con il contrasto con disposizioni della Costituzione. Ed anzi, in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento costituzionale la verifica della legittimità costituzionale è demandata alla competenza della Corte costituzionale, molti in dottrina ritengono che la verifica presidenziale dovesse limitarsi ai casi di “manifesta” incostituzionalità.
Nel suo messaggio, a parte alcune considerazioni affatto generiche e rituali sul contenuto eterogeneo del provvedimento licenziato dal Parlamento (non più eterogeneo di tanti altri regolarmente promulgati) - e a parte una questione specifica su una norma in materia di indennizzo dei lavoratori esposti all’amianto -, il Presidente svolge una serie di considerazioni sul merito della questione (arbitrato di equità) che non fanno alcun riferimento al diretto contrasto con le norme della Costituzione.
Siamo anche disposti a riconoscere che la lettera della Costituzione non imponga affatto una lettura riduttiva del potere presidenziale di rinvio. Ed anzi, un sistema nel quale il Presidente della Repubblica possa chiedere alle Camere una nuova deliberazione su una determinata legge sulla base di motivazioni prettamente di merito, e quindi politiche, ci appare non solo legittima ma anche, per alcuni aspetti, interessante.
Ma deve essere chiaro che in questo scenario un’eventuale approvazione della legge a maggioranza assoluta non è più uno strappo istituzionale. E deve essere chiaro che in questo modo il Presidente diventa soggetto politico a tutto tondo che legittimamente persegue una propria strategia politica ma che, proprio per questo, non può pretendere di essere tenuto fuori dalla mischia politica. Non può pensare di godere di speciali guarentigie quali il regime di irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni o la previsione dell’illecito penale del vilipendio al Capo dello Stato.
In una democrazia liberale potere politico e responsabilità politica vanno necessariamente a braccetto.

