Mercoledì 23 Maggio 2012
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Kosovo, un riconoscimento illecito per uno Stato ancora prematuro

18 Marzo 2008

L’autoproclamazione di un Kosovo indipendente è argomento di forte interesse politologico, ma le valutazioni politiche della vicenda kosovara non possono prescindere dall’analisi giuridica. La nascita di un nuovo Stato è regolata dal diritto internazionale, e in particolare dal principio della cosiddetta effettività. Uno Stato viene ad esistenza nel momento stesso in cui acquisisce un controllo effettivo sul proprio territorio e sulla propria popolazione, in assenza di interferenze esterne nell’esercizio di tale potere di governo. La nascita di un nuovo Stato dipende dunque da elementi di natura fattuale, che non sembrano essere presenti nel neo proclamato Stato del Kosovo.

A conclusione dell’intervento militare della Nato del 1999 contro il regime di Slobodan Milosevic, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CdS) adottava la risoluzione 1244/1999, in cui il CdS riconosceva la sovranità serba sul Kosovo e garantiva a quest’ultimo una sostanziale autonomia. La decisione prevedeva che il Kosovo fosse medio tempore governato da un’amministrazione internazionale, realizzata attraverso l’invio di una missione ONU sul territorio (UNMIK), assistita da un corpo militare della Nato (KFOR). Negli anni successivi, il potere di governo è stato gestito dall’ONU e dalla Nato, in attesa che i negoziati avviati sul futuro status della provincia dessero una soluzione al problema. È noto, però, che la via diplomatica non ha avuto successo e il rapporto Ahtisaari, che raccomandava la concessione dell’indipendenza al Kosovo, non è stato mai adottato dal CdS: la ferma opposizione di Federazione Russa e Cina ha di fatto inferto un duro colpo alle mire indipendentiste di Pristina, che ha così optato per l’autoproclamazione della indipendenza. Tuttavia, dal punto di vista del diritto internazionale, l’autoproclamazione non è certo sufficiente a fare del Kosovo uno Stato a tutti gli effetti.

Sul territorio kosovaro operano ancora tanto l’UNMIK quanto la KFOR e la presenza di entrambi i corpi la dice lunga sul controllo effettivo che le autorità di Pristina possono esercitare sul proprio territorio e sulla propria popolazione (oltre che sull’assenza di interferenze esterne). Inoltre, a oggi, non si ha notizia di richieste di ritiro della missione internazionale da parte del governo kosovaro. Anzi, è perfino previsto che UNMIK e KFOR siano sostituite da una missione UE, a dimostrazione che le autorità di Pristina non possono da sole assicurare il governo del Paese.

Ciononostante, molti paesi occidentali, tra cui l’Italia, hanno proceduto al riconoscimento del nuovo Stato del Kosovo, decidendo di avviare con Pristina normali relazioni diplomatiche. Nel diritto internazionale, però, il riconoscimento non ha effetti costituivi, pertanto, se manca il requisito della effettività, il riconoscimento effettuato da parte di Stati terzi non determina la costituzione del nuovo Stato e si configura come prematuro. Il nuovo Stato esiste solo se ha il controllo su territorio e popolazione e solo allora può essere riconosciuto. Lo Stato che procede a un riconoscimento prematuro compie un illecito internazionale. Se dunque è vero che il Kosovo non è uno Stato perché difetta della effettività, è chiaro gli Stati che lo hanno riconosciuto hanno commesso un illecito, il che ha consentito a Belgrado di annunciare l’adozione di contromisure.

Ma non è soltanto sotto questo profilo che il riconoscimento effettuato anche dal governo italiano presenta profili di dubbia liceità internazionale.

Il Kosovo nascerebbe in realtà da un intervento militare portato avanti dalla Nato, in assenza di una preventiva autorizzazione del CdS. La Gran Bretagna ha tentato di giustificare l’uso della forza armata contro Milosevic facendo leva sul cosiddetto intervento di umanità, ma si tratta di un istituto di diritto internazionale estremamente controverso. Alcuni autori ritengono che la risoluzione 1244/1999 abbia sanato l’illiceità originaria dell’azione militare, ma nella decisione del CdS non c’è alcun riferimento espresso a tale sanatoria. La questione della liceità dell’intervento è stata portata anche al cospetto della Corte internazionale di giustizia, ma la Corte non ha potuto pronunciarsi sul caso perché priva di giurisdizione. Tra gli esperti di diritto internazionale è comunque prevalente la tesi che considera l’intervento in Kosovo un crimine internazionale, essendo stata violata una norma di diritto cogente. Ebbene, le situazioni giuridiche che si creano a seguito della violazione di una norma cogente di diritto internazionale non possono essere riconosciute dagli Stati, e se è vero che il Kosovo nasce da un uso illecito della forza militare, nel riconoscere la sua indipendenza lo Stato italiano è venuto meno a un altro obbligo internazionale.

Come autorevolmente suggerito, anziché a un riconoscimento pieno del sedicente Stato del Kosovo, sarebbe stato preferibile procedere a un riconoscimento de facto, che quanto meno avrebbe riconosciuto come instabile la situazione presente nella regione. E del resto, occorrerà vedere cosa succederà in seguito e come il Kosovo potrà effettivamente prendere parte alle relazioni internazionali. Non è da sottovalutare il fatto che molto probabilmente non entrerà mai a far parte dell’ONU. E infatti, per l’adesione alle Nazioni Unite è necessario il voto favorevole dei membri permanenti del CdS, quindi della Federazione Russa, che non intende riconoscere il Kosovo e che si è già opposta con forza all’adozione del rapporto Ahtisaari.

Commenti
Antonio
18/03/08 19:54
Saggezza
Finalmente una esposizione saggia e non di parte sul problema del Kosovo, dopo tante fesserie che si sono lette su questo argomento
Ritvan Shehi
21/03/08 19:33
Cogenza come ci pare?
Mi scusi, sig. Atteritano, secondo lei l'intervento NATO non era "cogente" e pazienza, credo che la NATO sopravviverà alla delusione. Ma la pulizia etnica di Belgrado, con centinaia di migliaia di kosovaroalbanesi scacciati negli stati vicini come bestie, strappati i documenti e divelte le targhe degli automezzi, questo lei lo trova "cogente"? Forse, oltre ai papiri del Diritto Internazionale (cogenti o meno che siano) dovrebbe dare un'occhiata anche a qualche detto della cogentissima e millenaria saggezza popolare. Come quello che recita:"a mali estremi-estremi rimedi". Cordialmente R.S.
raky
30/07/08 20:35
atto illegittimo?!
La comunità internazionale ha compiuto un atto illegittimo solo nel 1912-1913, LASCIANDO LA METà DEI TERRITORI ALBANESI FUORI DAL ALBANIA... LEI CRISSIMO GIORNALISTA LA STORIA LA DEVE RIPASSARE PRIMA DI PARLARE DI ILLEGITTIMITà...IL RICONOSCIMENTO DEL KOSOVO ERA PIù CHE DOVUTO, ERA LA CORREZIONE DI UN GRAVE SBAGLIO E INGIUSTIZIA FATTA ALLA POPOLAZIONE ALBANESE CON LA CONFERENZA DI LONDRA DEL 1912...IL KOSOVO è ALBANESE è GLI ALBANESI SONO AUTOCTONI, NON BARBARI VENUTI DAL NORD, CIOè I SLAVI ( CON TUTTO IL DOVUTO RISPETTO PER GLI ATTUALI STATI DI SLOVENIA, CROAZIA, BOSNIA, SERBIA, MONTENEGRO,MACEDONIA)...MA LA VERITà STORICA PARLA BENE..
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