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La verità sulle prescrizioni

Sul processo breve pesano troppi abbagli matematici

24 Novembre 2009

Secondo il vice procuratore della Repubblica di Milano Spataro è sbagliato considerare gli uffici giudiziari come aziende. E sbaglierebbe il governo ad adottare un decreto sui processi brevi che sembrerebbe obbligarli a diventare aziende. Il Ministro della giustizia ha opportunamente affermato che il suo Ministero intende, per l’appunto, far sì che gli uffici giudiziari si configurino sempre di più con i criteri delle aziende. Invece, stando alla tesi del magistrato di Milano, che spero sia isolata, sembra che per i tribunali e le corti di appello o la cassazione possa essere un merito non essere aziende.

Forse è per seguire questo principio negazionista che in Italia può accadere che un detenuto che era già stato scarcerato si suicidi in cella perché il testo del  decreto scarcerazione spedito via fax di venerdì è arrivato a destinazione solo di lunedì . Ed è forse in ossequio a questo principio negazionista che non si adottano, nelle nostre organizzazioni giudiziarie, i sistemi informatici che sono abitualmente impiegati nelle organizzazioni aziendali.

La tesi di Spataro è tanto meno accettabile in quanto da tempo nell’ordinamento italiano è stato introdotto il principio che le unità di servizio pubblico sono aziende anche quando forniscono prestazioni di grande rilevanza dal punto di vista culturale o sociale. Si considerano, dal punto di vista istituzionale, come Aziende le unità sanitarie locali che ora sono denominate ASL. E sono attualmente considerati istituzionalmente, come aziende, gli istituti scolastici. I loro servizi hanno una natura pubblica ma ciò non toglie che debbano essere aziende. Anzi il fatto che si tratti di servizi pubblici rende essenziale che si adottino, per loro, criteri aziendali. Questi  servono per garantire la loro efficienza, quindi per ridurre i costi a parità di sevizio erogato. E i costi sono pagati dal contribuente. Inoltre se i costi sono eccessivi mancano le risorse per una offerta adeguata.

I criteri aziendali servono per dare efficacia al servizio pubblico, ossia per fornirlo in tempi ragionevoli con buoni risultati. Nel caso della sanità si tratta di guarire le malattie, di salvare le vite umane, di ridurre i danni delle invalidità. Nel caso della scuola si tratta di formare e accrescere il capitale umano. Nel caso della giustizia civile si tratta di dare soluzioni celeri alle cause pendenti per fornire certezza ai contratti, ai rapporti societari, al diritto di famiglia, ai risparmi, alla proprietà mobiliare e immobiliare. Nel caso della giustizia penale si tratta di condannare tempestivamente i colpevoli evitando le prescrizioni dei reati, che inevitabilmente hanno luogo se gli iter dei processi nel primo grado e nel secondo o durante il terzo sono lenti. E si tratta di dare giustizia ai non colpevoli in tempi ragionevoli.

Una giustizia penale efficace è un deterrente per i reati molto più delle pene severe. Queste non servono, se non vengono irrogate nei tempi previsti, prima che la mannaia della prescrizione cada su di loro. La tesi che il processo breve manderà in prescrizione troppi processi penali è frutto di un abbaglio matematico. Infatti è proprio l’attuale intasamento degli uffici giudiziari che genera la prescrizione di molti processi. Un esempio pratico: se in una città possono entrare dalle strade di accesso solo un tot di auto, perché questa è la loro capacità, è inevitabile che si formi una coda di veicoli il cui viaggio risulta annullato per passaggio eccessivo di tempo. In questi casi, se si vogliono fare entrare nella città solo le auto con ragioni prioritarie, si ricorre al “razionamento”. Analogo è il discorso per quanto riguarda le accettazioni al pronto soccorso. Poiché spesso c’è una folla di persone che chiedono di essere curate e siccome non si fa in tempo a farlo per tutti con i tempi necessari, si adottano dei criteri di priorità. E si fa una selezione ragionata, in luogo di quella irrazionale determinata dalla congestione. Il risultato quantitativo non cambia, ma muta quello qualitativo. E’ ciò che fa la legge sul processo breve. Adotta un “filtro” per far passare i processi prioritari. Si è stabilito che hanno la precedenza quelli ai recidivi per le ipotesi di reato considerate più pericolose. Fra queste rientrano giustamente i reati di immigrazione clandestina, in quanto possono essere la premessa di altrui reati.

E’ sbagliato giudicare la pericolosità sociale dei reati solo dalla loro intrinseca gravità. Occorre considerare anche il rischio che le persone che li compiono possano commetterne altri, magari più gravi (ciò che è accaduto per i trans clandestini, in relazione alla misteriosa morte di Brenda, dovrebbe averlo messo in evidenza).

Nel progetto di legge sul processo breve si è limitato il “filtro” al primo grado in quanto esso automaticamente riduce il carico processuale nei gradi successivi e li decongestiona. Secondo l’Istat nell’Annuario 2009, in Italia nel 2007 le Procure della Repubblica hanno ricevuto in carico ben 3.365.000 processi penali e ne hanno passati ai Gip e Gup 2.110.000, vale a dire 203.000 in meno, il 6%. E la prescrizione in tempi più brevi di ora stimolerà ad agire nel senso giusto, come lo stesso dottor Spataro ha implicitamente ammesso.

I gip e gup hanno passati ai tribunali 427.000 cause penali. I tribunali di vario genere ne hanno smaltiti 407.000 su 427.000 ricevuti con una differenza di 20.000 in meno, pari al 5% mentre le Corti di Appello ne hanno ricevuti 83 mila e ne hanno smaltiti 78.400 vale a dire il 4% in meno. L’unica spiegazione della grande differenza fra cause uscite dal  tribunale e le  cause entrate in appello è che i tribunali nelle loro sentenze abbiano applicato, in molti casi, la prescrizione. Così svuotando la ragione pratica per la prosecuzione del processo da parte dei pubblici ministeri e degli assolti per decorrenza dei termini. Con una capacità di carico data, come quella che abbiamo visto per il 2007 era inevitabile che molti processi si perdessero per strada. Moltissimi, soprattutto nelle prime fasi, è da supporre che si siano persi, per prescrizione. Il calcolo può essere fatto meglio sommando i processi  pendenti a fine 2006 con i  processi sopravvenuti durante il 2007. Ciò, per ciascun livello di giurisdizione, dà il cumulo di processi del 2007. Sottraendo i processi smaltiti nel 2007 a questo cumulo si dovrebbero avere i processi pendenti a fine anno. Se  per i processi usciti da un livello di giurisdizione e quelli entrati in un altro, le cifre non collimano, la differenza sono i “processi che si sono persi per strada”, ossia in gran parte prescritti per decorrenza dei termini. Per le Procure il totale dei processi pendenti a fine 2006 è di 3.129.000 che, sommati ai sopravvenuti, danno 6.514.000 processi.Togliendo quelli smaltiti si arriverebbe a 3.162.000, ma le pendenze di fine 2007 sono solo 2.945.000. Per i Gip e Gup il cumulo annuo è di 4.620.000 processi pendenti nel 2007, di cui 1.887.000 esauriti, sicchè ne dovrebbero rimanere pendenti a fine anno 2.732.000, invece ce sono solo 1.694.000. Oltre un milione si è perso per strada. Per i tribunali i carichi pendenti erano nel 2007 di 910.000 processi. E poiché se ne sono esauriti 407.000, a fine anno ne dovrebbero esser pendenti 503.000 circa. Ma sono 494.000. Ce ne sono 9.000 in meno, pari allo 1%. La differenza è piccola. Ma dai tribunali ne sono usciti nel 2007 ben 481.000 che, sommati a quelli pendenti in uscita a fine 2006, pari a 153.000, fanno un totale di 634.000. In appello però nel 2007 ne stati ricevuti solo poco più di 82.000. Il divario fra le due cifre dei processi esauriti in tribunale e di quelli ricevuti in appello è enorme, si tratta di mezzo milione. 

Che ci siano molte prescrizioni nelle sentenze dei tribunali che inducono il pubblico ministero e la persona processata a desistere dall’appello appare evidente.

In Cassazione nel 2007 sono giunti 48.000 processi mentre in appello se ne erano esauriti 82.000 e altri 37.000 erano arrivati dal 2006 , in totale 119 mila. La differenza fra quelli usciti dall’Appello e quelli arrivati in Cassazione è di 70 mila casi, che si sono persi per strada.

Credo che sia evidente che la attuale macchina giudiziaria macina molte prescrizioni perché è intasata. E il rapporto fra denunce penali e condanne definitive sembra confermarlo. In Italia nel 2007 sono stati denunciati 1.636.000 furti e ci sono state solo 30 mila condanne in via definitiva per furto. Sono state denunciate 51 mila rapine e ci sono state solo 9 mila condanne per rapina. Considerando che normalmente a commettere una rapina ci sono almeno tre rapinatori, i processati per rapina nel 2007 erano almeno 150 mila. I condannati sono 9 mila, il 6 per cento. Sempre nel 2007 sono state denunciate 120 mila truffe e le condanne definitive per truffa sono state solo 4.133, cioè il 3 e mezzo per cento. Il rischio di essere puniti se si commettono questi reati, come si vede, è molto basso.

Appare evidente che l’inefficienza della macchina giudiziaria vanifica la certezza della pena quale deterrente del reato. Il processo breve mira a creare un filtro e ad accrescere la certezza della pena per i reati più importanti. E mira a stimolare a una maggiore efficienza. La giustizia indipendente è un patrimonio da tutelare. Ma la giustizia inefficiente non può essere tutelata, se si vuole un sistema giudiziario di standard europeo.

 

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Commenti
stefano Quadrio
24/11/09 18:31
una proposta
Spesso nella discussione politica per difendere le ragioni del centrodestra mi sono trovato a forzare un po’ il ragionamento, esagerare, talvolta bluffare. Penso sia assolutamente naturale. Quando però si devono forzare le regole della logica comune è una spia per comprendere che la ragione non è tutta dalla nostra parte. Se la ragione per introdurre il processo breve è che molti processi vanno in prescrizione perché durano troppo mi sembra che quella frontiera è superata. Fra l’altro si dà ragione a chi dall’opposizione sostiene che si tratti di una prescrizione mascherate. Non sarebbe meglio prendere atto che il problema è la situazione particolare di Berlusconi e a quella porre rimedio: niente lodi o altre strane alchimie, ma una bella norma che escluda la punibilità dei ministri in carica ( la punibilità non la giudicabilità si badi bene, così da superare ogni rilievo costituzionale). I giudici non avrebbero più ragione di perseguitare il presidente del consiglio perché anche le eventuali condanne non avrebbero, per legge, alcun effetto fino al termine del mandato e non potrebbero intralciare l’azione di governo.
Anonimo
24/11/09 18:33
Estensione
Anche i cronici ritardi dei mezzi di trasporto pubblico sono intollerabili. Fissiamo per legge gli orari di treni autobus e aerei e se non riescono a rispettarli che si fermino e via, tutti a piedi. Vedrete se quei macchinisti comunisti non si danno una mossa.
Giorgio Frabetti
25/11/09 12:49
LA DISCREZIONALITA' DELL'AZIONE PENALE: SI FA MA NON SI DICE
L’articolo del Prof. Forte è mirabile per precisione e lucidità. Al mio personale giudizio, ha finalmente fornito una chiave di lettura politica seria della vicenda del cd “processo breve” e delle polemiche che ne sono insorte: il “convitato di pietra” del ddl sul “processo breve” non è che l’obbligatorietà dell’azione penale ex. art. 112 Cost., che è la causa effettiva e più appariscente dell’appesantimento della giustizia: un ‘totem’ su cui da anni verte un divieto di critica e di dibattito in sede politica, come dimostrato dal fatto che ogni volta che in Italia qualcuno (vedi D’Alema ai tempi della Bicamerale)ha tentato di intervenire sull’argomento, dalla Magistratura si sono levate grida che dire di scandalo è dire poco: come se l’obbligatorietà dell’azione penale fosse una norma di diritto divino! Come se porre al pubblico la questione politica del RAZIONAMENTO della giustizia penale fosse una bestemmia! Le statistiche riportate dal Prof. Forte, viceversa, ci fanno capire come una tecnica occulta di razionamento dei processi penali in Italia esista già, e sia la prescrizione: i numeri sono troppo alti per non far sospettare che la prescrizione, lungi dall’essere quell’ effetto collaterale e accidentale dell’intasamento dei processi, sia invece perseguita come metodo per smaltire i processi. E dunque cosa cambierebbe con al legge sul “processo breve”? Dove sarebbe lo scandalo del “filtro” ai processi, se un “filtro” già esiste in via di fatto? Con il sistema del “processo breve”, il filtro sarebbe legalmente predeterminato, mentre ora lo stesso è determinato di arbitrio dalle Procure, d’intesa con Avvocatura e Cancellerie: come si vede, con la legge sul “processo breve” si darebbe un colpo alla vera “zavorra” che grava sui tribunali italiani, rimettendo il razionamento della domanda di giustizia penale, per la delicatezza intrinseca della materia, ad una scala di valori e priorità politicamente e socialmente condivise; mentre attualmente, il razionamento della domanda penale è intermediata in una logica di favori e mediazioni personali. Diceva La Rochefould che “il vizio ama presentarsi sotto veste di virtù”: ora la “veste di virtù” scelta da questo poco edificante sistema di amministrazione della Giustizia è proprio il cd. principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (112 Cost.). Mentre, cioè, le singole cause iscritte a ruolo spesso entrano in un ginepraio forsennato di ritardi, inerzie, il “sistema giudiziario” che di fatto legittima e acconsente a questo, davanti all’opinione pubblica sente il bisogno di lavarsi la coscienza, ostentando il più rigoroso giustizialismo e accreditando, dietro l’idea dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’idea di una Giustizia che paternamente e sollecitamente viene in soccorso (più e meglio della Divina Provvidenza) al cittadino indifeso … Nient’altro che un triste gioco delle parti: intransigenza di facciata, transigenza di sostanza; oggi l’intransigenza di facciata è rivolta contro il ddl sul “processo breve” che temo abbia (anche approvato) enormi difficoltà applicative; ma ciò (non ci si illuda) non trasformerà i Magistrati in altrettanti Robespierre o giù di lì!
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