Mercoledì 23 Maggio 2012
Per ricevere la Newsletter dell'Occidentale
Conflitto ai vertici

Napolitano può veramente respingere un decreto?

9 Febbraio 2009

Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da possibili equivoci e sovrapposizioni: una cosa è il contenuto del decreto legge che il governo voleva emanare, altra cosa è il rapporto che si è venuto a determinare tra il Presidente della Repubblica e il governo, con riguardo all’emanazione del decreto. Sul primo punto, ci possono essere legittime perplessità circa l’uso dello strumento della decretazione d’urgenza per regolamentare una situazione che –almeno in questo caso– interessava una persona soltanto: Eluana Englaro. E se sussistevano le ragioni della straordinaria necessità e urgenza, quali requisiti determinanti per l’emanazione di un decreto legge, questi non potevano che essere riferiti proprio a quella singola persona per sanare quella specifica (e drammatica) situazione. E’ pur vero che il decreto era ben congegnato, perché aveva individuato una soluzione ponte, per così dire, e cioè in attesa dell’approvazione della legge in Parlamento. Quindi si mostrava come un provvedimento prodromico a una legge, e quindi rispondeva a una logica sottesa al procedimento del decreto legge. Ovvero: il governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, adotta, sotto la sua responsabilità, un decreto legge e poi chiede, entro 60 giorni, che il Parlamento lo converta in legge. Pertanto, il decreto legge è costituzionalmente prodromico a una legge, nel senso che anticipa quello che potrà essere il volere definitivo del legislatore parlamentare, ossia favorevole alla trasformazione in legge del decreto oppure la sua decadenza. Si è soliti definire il decreto legge un provvedimento provvisorio, ed è corretto; salvo che bisognerebbe aggiungere, che svolge anche una funzione introduttiva rispetto al provvedimento definitivo, che è la legge ordinaria; proprio in virtù del fatto che deve essere presentato alle Camere, entro 60 giorni, per la sua trasformazione da provvedimento provvisorio in definitivo.

      Rispetto al secondo punto, e quindi i rapporti tra Presidente della Repubblica e governo in sede di emanazione del decreto, bisogna sottolineare un aspetto: l’adozione di un decreto legge è piena ed esclusiva responsabilità del governo. Lo dice chiaramente la Costituzione (art. 77). Ora, è vero che i decreti debbono essere emanati dal Capo dello Stato (art. 87, comma 5), ma si può dubitare che possano da questi non essere emanati, ovvero non firmati. Certo, ci sono dei precedenti in tal senso; d’accordo, ma non è consuetudine costituzionale! E poi: si possono ritenere quanto meno anomali quei precedenti? Voglio qui provare a svolgere un breve ragionamento: la Costituzione (art. 87, comma 5) afferma che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi forza di legge. Vengono volutamente adoperati due verbi differenti: perché la promulgazione della legge può essere oggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica (art. 74), e quindi ci può essere un espresso diniego, costituzionalmente previsto, all’approvazione della legge per manifesta incostituzionalità. Nulla si dice riguardo all’emanazione dei decreti. Pour cause: vuoi perché – secondo Costituzione – il controllo dei requisiti del decreto, e cioè la necessità e urgenza, spetta al Parlamento in sede di conversione entro 60 giorni; vuoi perché – secondo Costituzione – il decreto legge viene adottato sotto la responsabilità del governo. E questo un altro punto significativo: il soggetto responsabile del decreto è prima il governo e poi il parlamento in sede di ratifica. Diversa sorte la legge: responsabile è il parlamento e anche il Presidente della Repubblica, che la può rinviare una sola volta salvo doverla approvare la volta successiva. C’è solo un giudice che può valutare sia il decreto legge, e la legge che lo ha convertito, che la legge ordinaria: è la Corte costituzionale, laddove venisse sollecitata, in via incidentale o diretta, al controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

      Nella recente vicenda del decreto per Eluana, il Presidente della Repubblica non solo non ha voluto emanare il decreto ma ha fatto sapere in anticipo, e cioè quando in Consiglio dei ministri era riunito per decidere, che non avrebbe emanato il decreto. Si può dubitare di questa procedura? Le ragioni avanzate dal Presidente erano certamente ben argomentate e si possono, in astratto, condividere. Sarebbero andate bene come motivazione per il rinvio di una legge, ma non come anomala motivazione di una anticipata decisione sul veto alla emanazione di un decreto legge.

Commenti
Anonimo
09/02/09 13:40
complimenti per l'articolo ...ma la controparte?
Bene per l'analisi equilibrata e argomentata della posizione del dott. Frosini. Ma mi chiedo: come mai in questi giorni (e in particolare su questo giornale online)non c'è mai stato spazio o almeno non si è citato alcun argomento a favore della posizione di Napolitano (eppure in tutti gli altri giornali, ad eccezione di Avvenire, ci sono stati opinioni e spiegazioni pacate ed equilibrate di illustri che hanno difeso in termini giuridici la correttezza della posizione del presidente della repubblica)? Sarebbe più interessante far vedere interagiare le ragioni pro e contro, più che offrire sul piatto una unica verità. E in questo caso si può vedere che non esiste la Verità...
Franco Cazzaniga
09/02/09 14:45
Meglio le strade diritte
Caro Frosini, non riesco proprio a capire dove vuole andare a parare. Con l'acqua sporca (ma mica poi tanto) di una sottile disquisizione sulla differenza fra promulgare ed emanare lei mi butta via il bambino dei pesi e dei contrappesi costituzionali e del reciproco controllo fra Presidenza della Repubblica e Governo? Il decreto legge, proprio per la sua immediata applicazione, si presta a potenziali abusi molto più della legge ordinaria e mi pare un fatto elementare che il Capo dello Stato debba e possa esercitare proprio in tale materia la sua funzione di garante. Fra l'altro, mi pare che il suo argomento faccia un pochino acqua anche dal punto di vista della logica perché pretenderebbe che la necessità e l'urgenza siano verificate dal parlamento in sede di conversione, cioè ex-post. E se non c'erano? Passata la festa, gabbato lo santo? Mi sembra una pessima prassi costituzionale. Infine, è vero che il Governo è "responsabile" dei decreti legge, ma davvero lei intende dire che solo per il fatto di assumersi una responsabilità debba essere libero di agire come crede? Si vede che per lei i governi sono galantuomini, ma io non ne ho conosciuto mai neanche uno che non fosse almeno un po' mascalzone. Quindi non se la prenda se trovo il suo articolo alquanto azzeccagarbugliesco: in un paese dove nulla è più permanente del temporaneo, quasi tutte le necessità e le urgenze in politica sono frutto di un ritardo colpevole di qualcuno, oppure sono semplicemente delle fole. Meglio chiedere ai governi di valutare bene prima quello che fanno ed evitare di far rincorrere gli psicodrammi nazionali alle istituzioni. Cordialmente. FC
Marco
09/02/09 16:48
Napolitano
Caro Frosini, le dico una cosa certa; Napolitano non è più il presidente degli italiani. non rappresetna più la maggioranza degli italiani, ma solo le "sue" istituzioni. Queste dovrebbero essere al servizio delle persone (come Eluana), non le persone al servizio delle istituzioni. Questa squallida vicenda ci ha fatto vedere chiaramente cosa c'è veramente nei cuori delle persone. Abbiamo capito chi è per la vita e chi ha dentro solo la menzogna. Ce li ricorderemo per sempre. anche quando questi lupi torneranno a comportarsi come agnelli, moderati e affabili. Saluti, Marco
Giovanni Amodei
09/02/09 17:34
Cosa c'è di male nel conflitto
Sento Soloni che si stracciano le vesti perché si è aperto uno scontro istituzionale. A parte il fatto che secondo me (non sono un giuriste per cui, come i giuristi ed i costituzionalisti, posso sbagliare anch'io) è stato il Prosidente ad aprire il conflitto con il Governo, arrogandosi anche le prerogative del Parlamento, quanto all'analisi della necessità ed urgenza, secondo me, lo scontro è la sostanza della Democrazia. Coloro che lamentano lo scontro, rimpiangono la concordia della Bulgaria, dell'Unione Sovietica e del Centralismo democratico. Un'ultima annotazione. Se è prerogativa del Capo dello Stato giudicare se un decreto presenta i requisiti di necessità ed urgenza, come si permette (e soprattutto, dopo le sbrodolate Weltroniane, come si permetterà), il Parlamento a dubitare della necessità, della urgenza e della costituzionalità dei prossimi decreti che saranno emanati dal President? Il solo discuterne si configurerebbe (secondo costoro) in una sconfessione del Presidente ed in un aperto scontro.
Anonimo
09/02/09 17:39
per il gentile sign. Marco
Caro signor Marco, se la mette in termini di percentuali, diversi sondaggi mostrano come il 60% circa degli italiani sono d'accordo con il presidente della repubblica. Quindi, lei non si sentirà rappresentato dal presidente della repubblica, ma una maggioranza lo è. Se la carta costituzionale non le va bene ha tre possibilità: (i) impegnarsi democraticamente nel cambiare ciò che non va; (ii) restare in italia, ed accettare che non sempre le sue scelte e preferenze corrispondo alla maggioranza degli italiani o meglio ancora alla carta costituazionale; (iii) emigrare in vaticano, dove è ancora in vigore la pena di morte (o in qualunque stato a lei gradito).
Renato Domenico Orsini
09/02/09 18:25
Coscienza civile Martana
POPOLO DELLA Libertà Martana Nota n. 2 del 7 febbraio 2009 In Italia le sentenze non sono fonti del diritto! Nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti e gli usi richiamati dai primi due e compete ai magistrati la potestà di applicarli ma nello scontro politico in atto sul caso Englaro è stato sostenuto che la mancanza di una norma che regola l’interruzione dell’idratazione e del nutrimento di una persona in stato vegetativo attribuisce al giudice di autorizzarla, attribuendo perciò a questo provvedimento la qualifica di fonte del diritto. Chi versa in stato vegetativo permanente continua ad essere una persona che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire proprio dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, indipendentemente dal grado di salute, d’autonomia e di capacità cognitive e volitive del soggetto interessato ed, in particolare, dalla percezione che altri possano avere della sua qualità della vita. La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8291 del 2005 aveva negato al tutore di decidere il rifiuto delle prestazioni sanitarie necessarie alla continuazione delle funzioni vitali perché si tratta di scelte così personali che non possono essere prese da soggetti diversi dalla persona interessata senza il suo espresso consenso, anche se precedente all’inizio dello stato vegetativo, e senza un’espressa previsione normativa in tal senso e non v’è dubbio che la scelta del tutore deve essere rivolta, oggettivamente, a preservarne e tutelarne la vita. Non impedire l’interruzione dell’idratazione e del nutrimento di una persona è pertanto l’omissione della difesa dei diritti inviolabili della persona umana e, se il protocollo d’interruzione è avviato, l’approvazione della legge da parte delle due Camere potrebbe arrivare troppo tardi e ciò comprova la sua necessità ed urgenza. Non ha senso attribuire all’opposizione a questo atto di lesione dei diritti universali della persona umana un carattere confessionale, giustificato solo dal diritto naturale e dalla fede religiosa ma si tratta invece del tentativo d’imporre una nuova forma di diritto creativo, attribuendo la potestà della legislazione di necessità ed urgenza a magistrati che rispondono solo al loro Consiglio Superiore, trasformato in una sorta di Camera dei Guardiani del Popolo. Sono sicuro che la civiltà della Gente Martana è concorde in queste valutazioni ed il Popolo della Libertà intende dichiararlo apertamente perché la libertà di vivere è la madre di tutte le altre. Renato Domenico Orsini Cittadino di Massa Martana
zoilo
12/02/09 01:03
decreto legge
Rispondo purtroppo con ritardo a Cazzaniga. Il Prof. Frosini ci ha spiegato con parole chiare ed incontrovertibili che il Presidente non può esimersi dal firmare il decretolegge adottato dal Governo. E tu gli dici dove vuole andare a parare con sottili disquisizioni buttando la regola dei contrappesi? Ti consiglio di mangiare di buon gusto il prosciutto e leggerti bene la Costituzione. La nostra è una repubblica parlamentare e il giudizio sui criteri di necessità e urgenza spetta alle Camere, non al Presidente. Pensa che nemmeno il Re e Mussolini avevavno questo potere e tu lo vuoi riconoscere a Napolitano? Ma fammi il piacere....
l'Occidentale è protetto da Kaspersky
© 2007-2011 Occidentale srl. Tutti i diritti riservati. redazione@loccidentale.it
L'Occidentale è una testata giornalistica registrata. Direttore responsabile: Giancarlo Loquenzi.
Registrazione del Tribunale di Roma n° 141 del 5 Aprile 2007
Concessionaria in esclusiva per la pubblicità: Arcus Pubblicità srl