Pensioni più leggere da quest’anno. Non tutte, grazie a Dio; ma solo quelle contributive. Una perdita che oscilla tra il 6,38 e l’8,41% a seconda dell’età del pensionando che può muoversi nell’intervallo (rispettivamente) tra i 57 e i 65 anni. Chi ci rimetterà? La lista degli iellati è piena di pensionati di vecchiaia (quelli di anzianità, invece, sono graziati); e di questi solo quelli che avranno calcolata la pensione, in tutto o in parte, con il sistema contributivo (è graziata anche la pensione di vecchiaia retributiva). Quindi tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non vantano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, vale a dire coloro che (almeno in teoria) hanno cominciato a lavoratore nel 1978. Limitatamente al corrente anno, allora, gli sfortunati sono gli individui di classe 1945 e fino al 1953 (coloro che nel 2010 raggiungono l’età tra 57 e 65 anni utile per andare in pensione).
Tutto risale alla riforma delle pensioni del 1995, più nota come “riforma Dini”. Tra le molteplici novità, la riforma ha (re)introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, sistema che dal 1° gennaio 1996 sta sostituendo gradualmente quello retributivo. Questo passaggio (dal sistema retributivo a quello contributivo) ha toccato e tocca i lavoratori in funzione degli agli anni di lavoro posseduti al 31 dicembre 1995. Fino a quando non sarà completato, le situazioni possibili sono tre:
1. il sistema retributivo si applica a coloro che alla predetta data hanno contributi accreditati per almeno 18 anni; in questo sistema è prevista la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;
2. il sistema contributivo si applica a coloro che alla predetta data non hanno contributi accreditati (sono i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996); in questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia;
3. il sistema misto (misto perché in parte contributivo e in parte retributivo) = si applica a coloro che alla predetta data hanno contributi accreditati per meno di 18 anni. In questo sistema sono previste la pensione di vecchiaia e quella di anzianità. La pensione è calcolata in parte con il criterio retributivo (per la quota relativa alle anzianità maturate prima del 1996), e in parte con il criterio contributivo (per la quota relativa alle anzianità successive al 1995). Chi naturalmente ricade in questo sistema può optare per l’applicazione del sistema contributivo integrale.
Che cosa differenzia i sistemi? Due cose fondamentalmente: i requisiti di accesso al pensionamento e i criteri per la determinazione della pensione. Lasciamo da parte i requisiti per la pensione e focalizziamo l’attenzione sui criteri di quantificazione dell’assegno.
Il sistema retributivo determina la pensione in misura percentuale di una media delle retribuzioni percepite nel tempo dal lavoratore (in genere la pensione è calcolata in misura del 2% per ogni anno di lavoro, così da ottenere il fatidico 80% della retribuzione in presenza di 40 anni di lavoro). Il sistema contributivo calcola la pensione convertendo il totale dei contributi (montante contributivo) che il lavoratore ha accumulato lavorando. Il sistema misto determina la pensione in parte con la regola retributiva e in parte con la regola contributiva.
Restiamo sul sistema contributivo, che è quello interessato dalla penalizzazione. Per convertire il montante contributivo in pensione, la riforma Dini ha fissato degli appositi indici che ha definito “coefficienti di trasformazione” (appunto perché “trasformano” i contributi in pensione). Tali coefficienti sono stati determinati con calcoli matematico-attuariali, che tengono conto anche della “speranza di vita”. Eccoli nel dettaglio:
a) accesso alla pensione all’età di 57 anni, coefficiente 4,720% (per esempio, se il lavoratore ha un montante contributivo di 400 mila euro la pensione sarà di 18.880 euro all’anno);
b) accesso alla pensione all’età di 58 anni, coefficiente 4,860%;
c) accesso alla pensione all’età di 59 anni, coefficiente 5,006%;
d) accesso alla pensione all’età di 60 anni, coefficiente 5,163%;
e) accesso alla pensione all’età di 61 anni, coefficiente 5,334%;
f) accesso alla pensione all’età di 62 anni, coefficiente 5,514%;
g) accesso alla pensione all’età di 63 anni, coefficiente 5,706%;
h) accesso alla pensione all’età di 64 anni, coefficiente 5,911%;
i) accesso alla pensione all’età di 65 anni, coefficiente 6,136%.
Arriviamo al dunque. La riforma Dini aveva previsto una revisione decennale dei coefficienti. Cosa mai successa: la prima volta doveva avvenire dal 2007, sulla base del ricalcolo effettuato nel 2006 dal Nucleo valutazione spesa previdenziale. Il Governo Prodi, con il Protocollo del 24 luglio 2007, ne ha rinviato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2010 (graziando, di fatto, tutti quanti sono andati in pensione dal 2007 al 2009). Ed eccoci arrivati ai giorni nostri. I coefficienti hanno subito le seguenti modifiche (tutte in diminuzione):
a) accesso alla pensione all’età di 57 anni, variazione meno 6,38%: nuovo coefficiente 4,419% (nell’esempio precedente, lo stesso lavoratore con montante contributivo di 400 mila euro avrà adesso una pensione di 17.676 euro all’anno con una perdita di 1.204 euro l’anno rispetto alla situazione in cui la pensione fosse stata calcolata con i vecchi coefficienti);
b) accesso alla pensione all’età di 58 anni, variazione meno 6,63%: nuovo coefficiente 4,538%;
c) accesso alla pensione all’età di 59 anni, variazione meno 6,83%: nuovo coefficiente 4,664%;
d) accesso alla pensione all’età di 60 anni, variazione meno 7,07%: nuovo coefficiente 4,798%;
e) accesso alla pensione all’età di 61 anni, variazione meno 7,39%: nuovo coefficiente 4,940%;
f) accesso alla pensione all’età di 62 anni, variazione meno 7,64%: nuovo coefficiente 5,093%;
g) accesso alla pensione all’età di 63 anni, variazione meno 7,87%: nuovo coefficiente 5,257%;
h) accesso alla pensione all’età di 64 anni, variazione meno 8,10%: nuovo coefficiente 5,432%;
i) accesso alla pensione all’età di 65 anni, variazione meno 8,41%: nuovo coefficiente 5,620%.
In conclusione, i lavoratori che andranno a riposo a partire da quest’anno, se appartengono per intero al sistema contributivo, subiranno una perdita della pensione rispetto ai colleghi che, nelle stesse condizioni (età e contribuzione), sono andati in pensione prima (fino al 2009). La perdita è di entità pari alla variazione apportata ai coefficienti. Una perdita, inoltre, subiranno anche i lavoratori che andranno in pensione (sempre a partire da quest’anno) e che appartengono solo in parte al sistema contributivo (cioè quelli che rientrano nel sistema misto). In tal caso, però, la perdita sarà molto più limitata, poiché solo una parte della pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Nessuna perdita toccherà invece ai lavoratori che andranno in pensione “di anzianità” e quelli che rientrano a pieno titolo nel sistema retributivo.



il governo invece di