Sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori esiste una sorta di coazione a ripetere. Molti aspetti attuali ricordano – mutatis mutandis – vicende del 2002. Anche allora il Governo non si aspettava la reazione suscitata dalla lettura della norma di cui all’articolo 10 del disegno di legge (in seguito intitolato a Marco Biagi) contenente alcune revisioni sperimentali (abbastanza marginali) della disciplina dei licenziamenti individuali. Le ipotesi appartenevano al novero delle possibili riforme da tempo introdotte nel dibattito scientifico e in quello politico.
Il Governo aveva avuto, informalmente, il placet di alcuni settori del sindacato. Così la norma era passata inosservata per alcuni giorni, fino a quando la questione non fu sollevata dalla Fiom e non rimbalzò nel bel mezzo del Congresso della Quercia. Inaspettatamente la vicenda si trasformò, in breve, in una questione di carattere nazionale, con scioperi e manifestazioni unitarie, fino al luglio di quello stesso anno quando Cisl e Uil sottoscrissero il Patto per l’Italia, mentre la Cgil riuscì a trasformare, per mere ragioni strumentali di lotta al Governo, un normale problema di merito (come la tutela contro i licenziamenti individuali illegittimi) in una sorta di giudizio di Dio, chiamando persino gli italiani a pronunciarsi in un referendum (sull’estensione della normativa dell’articolo 18 a tutte le imprese) che avrebbe prodotto conseguenze devastanti se gli elettori non avessero avuto l’intelligenza di non realizzare il quorum.
La questione-articolo 18 si chiuse, dunque, con il compromesso realizzato nel patto per l'Italia e cioè con un successo dei sindacati riformisti, i quali ottennero, in pratica, il ridimensionamento e lo stralcio della norma incriminata, pur consentendo al Governo una ragionevole via d’uscita. Da quell’evento sono trascorsi otto anni durante i quali nessuno si è azzardato a riaprire il tema dell’articolo 18. Tanto meno il Governo.
Eppure, anche stavolta la disciplina del licenziamento individuale è tornata all’ordine del giorno ed è stata inserita dalla Cgil nella piattaforma dello sciopero generale del prossimo 12 marzo. Tutto ciò è avvenuto all’improvviso.
Il disegno di legge recante la norma è stato votato in quarta lettura dal Senato (la prima lettura della Camera si era conclusa il 28 ottobre del 2008). In tanti mesi di "navetta" tra i due rami del Parlamento, non vi era stato sentore di un attacco giudicato proditorio e truffaldino. A suonare l’allarme e a svegliare le coscienze appisolate della sinistra è stato un articolo della Repubblica. Da quel momento è ripartita la solita canea con un occhio alle consultazioni regionali.
Ma il vulnus non esiste. La possibilità di risolvere in via stragiudiziale le controversie di lavoro è prevista, da sempre, da un apposito Capo del codice di procedura civile, a cui il "collegato" ha apportato alcune modifiche, la più significativa delle quali ha reso - di norma – volontario (e non più obbligatorio come ora) il tentativo di conciliazione.
Inoltre, la nuova legge consente di introdurre nella contrattazione collettiva una forma di arbitrato irrituale, garantendo al collegio la terziarietà e subordinando la validità delle relative clausole compromissorie ad una procedura di certificazione rivolta ad accertare l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro eventuali controversie. Si sostiene che, in tal modo, il lavoratore sarebbe ricattato dal datore e indotto a sottoscrivere, comunque, la clausola compromissoria anche per il caso del licenziamento. Si dimenticano, però, due aspetti significativi. In primo luogo, la norma proclama solennemente che resta ferma la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria. La materia, poi, è affidata, ad ulteriore garanzia, ad un negoziato sindacale (nei confronti del quale il Governo svolge solo una funzione di stimolo), al quale spetta il compito di individuare ciò che potrà essere sottoposto ad arbitrato e quanto dovrà essere affidato, invece, al giudice ordinario, nonché i rapporti intercorrenti tra il contratto nazionale di lavoro e quello individuale.
Dispiace, quindi, che a guidare la contestazione al Senato siano stati due grandi giuslavoristi come Tiziano Treu e Pietro Ichino. Soprattutto il secondo ha rimproverato più volte il Governo di aver dimenticato che l’attuale sistema di tutela dei licenziamenti individuali costituisce comunque un problema da affrontare se si vuole superare l’attuale dualismo nel mercato del lavoro.
Nel "collegato lavoro" non viene toccata la normativa sostanziale dell’articolo 18. Si prevedono soltanto delle opzioni in più – affidate alla contrattazione collettiva - che possono fornire maggiori opportunità ai lavoratori.

