Quest’anno le donne del pubblico impiego dovranno lavorare un anno (e fino a sei mesi) in più per andare in pensione. Dal 1° gennaio, infatti, ha preso il via il percorso di riforma (che si concluderà il 1° gennaio 2018) finalizzato a portare a 65 anni il requisito d’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego. La riforma interessa solo la pensione di vecchiaia e soltanto il settore pubblico: a partire da quest’anno, le donne potranno lasciare il lavoro all’età di 61 anni (fino al 31 dicembre 2009 bastavano 60 anni). Inoltre, ci vorranno (fino a) sei mesi di lavoro in più perché, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, bisognerà attendere l’apertura delle “finestre” per incassare la pensione. Graziate le lavoratrici che entro la fine del 2009 sono riuscite a maturare il diritto alla pensione in base alle vecchie regole, cioè con 60 anni di età e 20 anni almeno di contributi.
La riforma è arrivata per obbligo di adeguamento alla sentenza C-46/07 della Corte Ue, che ha rifilato all’Italia un cartellino giallo perché senza garanzie di parità di trattamento, tra uomini e donne, in tema di pensioni dei dipendenti pubblici.
Il nostro sistema pensionistico (pubblico e privato) contempla due principali assegni di pensione: di vecchiaia e di anzianità. La riforma tocca solo il primo assegno (la vecchiaia) e limitatamente alle lavoratrici del settore pubblico (non sono interessati in alcun modo le lavoratrici del settore privato che, dunque, continuano ad andare in pensione di vecchiaia cinque anni prima dei colleghi uomini). Ci sono due i tipi di pensione di vecchiaia: retributiva e contributiva. In particolare:
· i lavoratori/trici neoassunti/e al 1° gennaio 1996 (neoassunti sta anche per “privi di anzianità contributiva” a tale data) e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti all’applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. In questo sistema è prevista soltanto la pensione di vecchiaia;
· i lavoratori/trici con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto sistema misto (cioè retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate dopo tale data) e accedono alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale). Per loro è prevista sia la pensione di anzianità sia quella di vecchiaia;
· i lavoratori/trici con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimangono soggetti all’accesso e al calcolo della pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo. A loro spettano i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia.
Arriviamo al dunque: la riforma appena entrata in vigore eleva gradualmente l’età di pensionamento di vecchiaia delle donne (entrambe i sistemi), con un anno in più ogni due anni a partire dal 2010 per raggiungere la meta dei 65 anni dal 1° gennaio 2018. Resteranno esentate dalle novità, come accennato, le lavoratrici che entro la fine dell’anno 2009 hanno maturato i vecchi requisiti di pensionamento (cioè 60 anni di età): per loro, in particolare, è prevista la salvaguardia del diritto al pensionamento, anche dopo il 1° gennaio 2010, e possono ottenere la certificazione del diritto alla pensione (anche se restano al lavoro cioè potranno in qualunque momento avvalersi della possibilità di andare in pensione). Restano inoltre fuori dalla manovra le eventuali discipline che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché il personale delle forze armate, del corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La pensione (di vecchiaia o di anzianità; retributiva o contributiva), sia nel settore pubblico che in quello privato, si ottiene a domanda, cioè dietro presentazione all’istituto di previdenza presso cui si è iscritti (Inpdap o Inps) un’apposita istanza. La domanda di pensione oggi non è più sufficiente ad ottenere la liquidazione della pensione, come accadeva fino al 31 dicembre 2007 (con un ritardo di un mese massimo rispetto all’epoca di maturazione dei requisiti). Il Protocollo Welfare del governo Prodi, infatti, ha introdotto il sistema cosiddetto delle “finestre di uscita” anche per la pensione di vecchiaia (ne restano esentati coloro che ne hanno maturato i requisiti di pensione entro il 31 dicembre /2007). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008 si può accedere alla pensione di vecchiaia in base al seguente calendario:
a) requisiti maturati entro il 31 marzo, decorrenza della pensione dal 1° luglio dello stesso anno;
b) requisiti maturati entro il 30 giugno, decorrenza della pensione dal 1° ottobre dello stesso anno;
c) requisiti maturati entro il 30 settembre, decorrenza della pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
d) requisiti maturati entro il 31 dicembre, decorrenza della pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.


