Venerdì 10 Febbraio 2012
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Attenzione a non strumentalizzare le istituzioni solo per calcoli politici

2 Febbraio 2008

Si sta superando il limite, ed è un peccato. Una cosa è la polemica politica, altra la strumentalizzazione delle istituzioni fondamentali dello Stato per finalità di parte. Abbiamo già dovuto udire una lettura a dir poco forzata della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità dei referendum. Ora l’onorevole Violante, con una lettera al Suo giornale, ipotizza che il comitato promotore dei referendum elevi conflitto d’attribuzione tra poteri contro un eventuale decreto di scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica. La circostanza sarebbe gravissima perché essa, implicitamente, tenderebbe a sovvertire le basi stesse dell’ordinamento. Con toni pacati ma al tempo stesso fermissimi vorrei far notare:

1) Il nostro ordinamento fissa una indiscutibile gerarchia di importanza tra gli istituti della democrazia rappresentativa e quelli della democrazia diretta, che la legge n. 352 del 1970 si incarica di tradurre anche in gerarchia temporale. In virtù di essa, senza possibilità di equivoci, il decreto di scioglimento delle Camere produce la sospensione delle operazioni referendarie e il rinvio di un anno delle relative consultazioni. Questa disposizione ha una precisa ratio: vuol concedere a un Parlamento rinnovato e nella pienezza dei poteri la possibilità di approvare una nuova normativa che possa rendere inutile la consultazione referendaria.

2) Alla luce della gerarchia di cui sopra, il decreto di scioglimento delle Camere va dunque considerato l’atto fondamentale con il quale il Presidente della Repubblica, dopo aver constatato l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione, rimette in moto il meccanismo stesso della democrazia, facendo ritorno alla sua fonte: la sovranità popolare.

3) Una eventuale impugnazione di tale atto, dunque, metterebbe la Corte Costituzionale in un insuperabile imbarazzo, in quanto essa si troverebbe a sindacare la valutazione del Capo dello Stato riguardo all’impossibilità di dare vita ad un nuovo governo che riceva la fiducia delle Camere.

Sono sicuro che il comitato promotore dei referendum non commetterà l’errore di compromettere uno strumento di fondamentale importanza costituzionale in una partita eminentemente politica. E’ quantomeno singolare, infatti, che da esponenti di uno stesso partito – il Partito Democratico – giunga al contempo la richiesta che il referendum si celebri prima di eventuali elezioni e quella che la normativa di risulta sia giudicata inapplicabile in quanto incostituzionale e dunque bisognosa di un successivo intervento da parte del Parlamento. E’ fin troppo chiaro che l’unica ratio di tali contraddittori interventi è quella di allontanare le elezioni per evitare che la sovranità popolare si esprima sui “rivendicati successi” del governo Prodi e della maggioranza uscente.

Se si avesse il coraggio di sostenere l’introduzione in Costituzione di una norma per la quale, allorquando il centrodestra “rischia” di prevalere, le elezioni siano automaticamente rinviate di un anno, si sarebbe più espliciti e, soprattutto, si farebbe meno male alle nostre Istituzioni.

Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia


Commenti
zoilo spinella
03/02/08 13:25
strumentalizzazione della sentenza
Una delle ragioni addotte dalla sinistra in questi giorni per non andare subito alle elezioni consiste nell’esaltare un giudizio della Corte circa supposti elementi anticostituzionali presenti nell’attuale legge. Una lettura completa e approfondita delle tre sentenze non avvalora questa tesi. In verità la Corte Costituzionale, nel sentenziare come ammissibili i referendum sulla legge elettorale vigente, ha precisato che l’ablazione di alcune parti deve lasciare “in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”. Il quesito referendario tende con l’abrogazione di frasi o parole ad evitare il possibile collegamento di più liste previsto dalla legge per attribuirsi il premio di maggioranza. Con la norma emendata dal referendum tale premio verrebbe ristretto “alle sole liste singole”. D’altra parte l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale, che resta uguale e pienamente applicabile alle liste singole. Il pericolo che il limitato numero dei candidati possa portare alla mancata assegnazione di seggi senza fruire del premio di maggioranza è ipotizzabile anche a legislazione invariata. Invero l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili. L'abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe solo l'effetto di rendere più probabile l'attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Ma l’ammissibilità del quesito referendario non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente. La Corte ha anche escluso che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, perché un referendum abrogativo che tenda ad influire soltanto sulla tecnica di attribuzione dei seggi per favorire la formazione di maggioranze coese e per diminuire la frammentazione del sistema politico non viola le norme della Costituzione. Si deve rilevare, infine, che la storia delle leggi elettorali ci insegna che nella legge precedente, il cosiddetto mattarellum veniva concesso, in modo surrettizio, un premio alle liste proporzionali che superavano il quattro per cento. E analogamente l’elezione al primo turno nel collegio uninominale esplicava gli stessi effetti, solo parzialmente attutiti dallo scorporo. La Corte, nell’impossibilità di dare un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, ritiene necessario “segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”. Ma quello che più impressiona nelle motivazioni della sentenza, che dichiara ammissibile il referendum, consiste nell’affermazione perentoria con cui la Corte conclude, esprimendosi con la saggezza che è propria di un alto consesso: “In definitiva se ci si mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è possibile sia a legge invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria; se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve riconoscere che si tratta di eventualità remote nell'una e nell'altra situazione normativa”. Purtroppo però quest’ultima osservazione non è mai stata citata dai giornali e dai politici interessati a mestare propagande bugiarde e fuorvianti. Zoilo Spinella
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