La Corte di Giustizia Europea, il 31 gennaio scorso, ha condannato il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione televisiva, nella sentenza che opponeva la rete privata Europa 7 al Ministero delle Comunicazioni. Il regime di assegnazione non rispetterebbe i criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
La vicenda, piuttosto annosa, rimanda all’avventura imprenditoriale di Francesco Di Stefano, che nel 1999 decideva di creare un polo televisivo di portata nazionale, Europa 7 appunto, con ambizioni certamente importanti, ma che si sono rivelate preludio ad una disavventura che merita il dovuto approfondimento.
La questione della mancata assegnazione delle frequenze a seguito di regolare aggiudicazione, è passata attraverso il vaglio della Corte Costituzionale, che nel 2002 ha sancito un limite strutturale alla gestione delle frequenze televisive, ovvero che nessun privato potesse possedere più di 2 frequenze televisive e che le reti eccedenti dovessero cessare la trasmissione in via analogica terrestre. La Legge Gasparri nel dicembre 2003 ha poi riordinato il sistema radiotelevisivo, introducendo la trasmissione digitale terrestre e consentendo alle vecchie emittenti di continuare ad utilizzare le frequenze in difformità ai limiti antitrust previsti dalla legge, e così bloccando il rilascio delle stesse per le nuove emittenti, a danno di Europa 7.
A seguito di ricorso di Europa 7 al TAR, e
successivo appello al Consiglio di Stato, ecco che la Corte di Giustizia
Europea viene investita della questione pregiudiziale al fine di verificarne la
coerenza con il diritto comunitario. Non dimentichiamo che ad esito del ricorso
pregiudiziale, la Corte si pronuncia con una sentenza ufficiale generalmente
applicabile all’interno della comunità europea, a tutto vantaggio di un
maggiore allineamento delle legislazioni interne con il diritto comunitario.
La Corte ha riconosciuto l’effetto restrittivo del regime di concessioni, che non rispetterebbe il principio di libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), ricordando peraltro che un tale sistema di concessioni può essere giustificato soltanto laddove esistano “obiettivi di interesse generale”, purché “le restrizioni che ne derivano siano appropriate e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di detti obbiettivi”, nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Credo che il tema debba essere valutato prescindendo da una visione politica ed ideologica delle questioni in gioco. La partigianeria di una certa opinione pubblica, sprecatasi negli ultimi anni, non ha aiutato a fare luce su una valutazione di merito e di mercato che richiede obiettività e pragmatismo.
Urge
evidenziare che Europa 7 era – ed è ancora - un operatore con mezzi propri:
nella misura in cui la medesima non aveva bisogno di sussidi statali, o di
accesso ad infrastrutture (se non le cd. essential facilities), allora
l’atteggiamento protezionistico e conservativo dello Stato è stato certamente
ingiustificato.
Leggi e provvedimenti di diritto interno che limitano il numero di operatori in un settore di mercato possono infatti risultare restrittive della libera prestazione di servizi (art. 49 Trattato CE), in quanto rischiano di solidificare le strutture del mercato nazionale e di proteggere gli operatori che abbiano acquisito in tale settore una posizione di forza.
Va rilevato tuttavia che il limite di quota di mercato imposto dalla legge italiana parrebbe troppo vincolante per un mercato che deve dilatarsi anche per mano dei%0D leaders, affinché i cd. followers possano trovare spazio e concorrere a favorire maggiore concorrenza nel settore.
Se è vero che le varie direttive comunitarie prevedono la necessità di criteri di selezione laddove il numero di frequenze da assegnarsi sia limitato, sorge sul punto un interrogativo spontaneo: perché si deve presupporre la necessità di una limitazione “a monte”, definendola come necessaria per giustificare una limitazione “a valle” solo se supportata motivi di ordine pubblico etc.?
Mentre infatti è più che comprensibile, oltre che logica, quest’ultima limitazione, sarebbe utile verificare l’arbitrarietà della limitazione che viene data per presupposta. Nel caso di specie, essa avrebbe impedito (se non fossero entrate in vigore le norme “di salvataggio”) alle reti cd. “eccedenti” di non partecipare ad alcuna gara e pertanto di non trasmettere, per il solo motivo di essere riconducibili ad un medesimo proprietario (un “ultimate controlling individual”).
In
un’ottica pluralista e di mercato aperto, deve essere garantito l’accesso a
qualunque operatore, senza per questa ragione impedire ad operatori leaders
del mercato di essere limitati nell’esercizio del business per una semplice
ragione quantistica. L’offerta è sì positiva quando è plurima, ma rischia di
non essere pluralista proprio nel momento in cui limita chi già opera: per
questo motivo il rimprovero mosso ad una rete
eccedente, di “occupazione indebita” di spazi trasmessivi, è pretestuosa
perché viziata da una limitazione intrinseca. Limitazione intrinseca che la
Corte lambisce riferendosi ad “obiettivi di interesse generale” che la
giustificherebbero, ma che non vengono approfonditi e lasciano un inevitabile gap
di incertezza sul tema.
Ancora una volta la Corte richiama ad una maggiore attenzione a quelle misure restrittive, che nel paese impediscono l’esercizio della libertà di fare impresa.
I risvolti
culturali di questa vicenda si rispecchiano anche e purtroppo in una scarsa
attenzione, nel nostro paese, al merito ed alla responsabilità
personale-individuale. E’ certamente desiderabile una maggiore apertura, uno
snellimento delle procedure di gara e di regolazione delle concessioni, che in
generale agevolino una libertà d’impresa nel campo delle telecomunicazioni,
così da creare maggiore offerta per i consumatori stessi. Prendere ad esempio,
con un poco di umiltà e lungimiranza, il mercato americano, sarebbe in questo
caso consigliabile ed opportuno.

